La mediaconciliazione è in vigore dal 21 marzo 2011 per effetto della conversione in legge del decreto legislativo 28/2010.
Si tratta in sostanza di un istituto introdotto dal governo Italiano per far fronte all'intasamento dei Tribunali civili ed alla lentezza della giustizia ordinaria.
La mediaconciliazione consiste quindi in un anticamera del giudizio vero e proprio.
Potremmo chiamarla benissimo arbitrato al posto di media conciliazione in quanto consiste in una richiesta ad un organismo preposto ed autorizzato dal Ministero di Giustizia di derimere una controversia grazie all'ausilio di esperti e mediatori professionisti
La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo.
L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
Le materie interessate dalla media conciliazione sono : diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Ad oggi, la mediaconciliazione in materia di
risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti non è obbligatoria.
Chiunque quindi voglia esercitare un'azione davanti ad un giudice per valere i propri diritti è tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione o anche detta media conciliazione.
Il processo di mediazione davanti all'organismo o ente preposto ha durata massima imposta dalla legge di 40 giorni, dopo i quali o nel caso non si riesca a trovare una soluzione accettata da entrambe le parti è possibile esperire azione giudiziale.
Cerchi un consulente legale per la media conciliazione?
Legge sulla mediaconciliazione
Chi è il mediatore nella media-conciliazione?
Avvocato e mediaconciliazione
Costi e spese nella conciliazione obbligatoria
|