Risarcimento danni
 

FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA


Sempre più spesso capita di essere coinvolti con veicoli non assicurati o il cui conducente non si ferma per lo scambio rituale delle generalità e si allontana dal luogo del sinistro stradale.
Sono sempre più numerosi infatti coloro che circolano con un contrassegno falso o senza copertura.

In ogni caso la legge prevede precise tutele per chi fa un incidente e deve richiedere un risarcimento con veicoli non assicurati o non identificati.

Ogni volta che un assicurato paga il premio relativo all'assicurazione di responsabilità civile del proprio veicolo una parte del premio va al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Si tratta dell'istituto che deve intervenire quando si subiscono dei danni in incidenti con veicoli non identificati o non assicurati.
Va poi detto che a questa funzione originaria successivamente si è aggiunto il compito di provvedere anche nei casi in cui una compagnia viene posta in liquidazione coatta, cioè fallisce per usare un termine non preciso ma chiaro. Senz'altro un istituto importante.
Per avere il giusto risarcimento dei danni subiti occorre però avere o più testimoni del fatto, o un verbale redatto dalle autorità che testimoniano l'accaduto e il fatto che un veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 ed assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da :

- veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007), il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500, in caso di danni gravi alla persona;

- veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di euro 500 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);

- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;

- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

Il fondo di garanzia vittime della strada risarcisce in ogni caso i danni solo fino al massimale previsto per legge a seguito del recepimento delle direttive Europee, pari a 5 milioni di euro (fino al 2009, il massimale minimo previsto per le polizze e quindi quello massimo per il FGVS era di euro 775,00 circa).
Se i danni sono superiori, bisognerà fare causa al responsabile dell'incidente per ottenere la restante parte del risarcimento.

L'istruttoria è, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. Le richieste di liquidazione dei danni per incidente con veicoli non assicurati o non identificati vanno quindi inviate a tale compagnia di assicurazioni.

Potete consultare il sito della CONSAP per conoscere l'assicurazione preposta al risarcimento dei danni per conto del fondo vittime della strada per la vostra regione.


 

 
 

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