Risarcimento danni
 

PRESCRIZIONE DEL RISARCIMENTO DA INCIDENTE STRADALE


L'art. 2947 del codice civile è la norma giuridica di riferimento in materia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli in genere e statuisce che tale diritto si prescrive in due anni dalla data dell'occorso, salvo ovviamente che in questo intervallo di tempo non sia stato posto in essere un'atto interruttivo.

Tale prescrizione biennale però, è stata però rivista dalla giurisprudenza della suprema corte con recente sentenza Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-07-2011, n. 15368 e con sentenza a sezioni unite del 2008, le quali confermano che:
Mentre per i soli danni materiali o a cose derivate da un incidente stradale tra veicoli la prescrizione segue il termine biennale di cui all'art. 2947 c.c., il termine di prescrizione con riferimento ai danni da lesioni fisiche subiti in occasione di sinistri stradali, diventa di cinque anni.

Più in generale la suprema corte rileva che il termine prescrizionale relativo agli incidenti stradali segue quello rilevabile in astratto per il reato penale ascrivibile.
Per quanto sopra detto, in caso di lesioni il termine sarà di cinque anni, nel caso invece di un incidente stradale mortale, la prescrizione seguirà il termine prescrizionale dell'omicidio colposo di anni 10, estendibile fino a 15 quando siano presenti aggravanti (Cassazione Penale, Sez. 4, 28 giugno 2012, n. 25532).

 

 
 

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